Archivi del mese: marzo 2016

MOSTRA FOTOGRAFICA SULL’AMORE, TERESA CAPASSO CERCA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CHE DESIDERANO PARTECIPARE COME MODELLE E MODELLI

UN PROGETTO SUL TEMA DELL’AMORE, L’EROS E IL CORPO, MA QUESTA VOLTA L’OBBIETTIVO E’ RISERVATO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, TERESA CAPASSO, FOTOGRAFA NAPOLETANA, CERCA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CHE DESIDERANO FARSI FOTOGRAFARE PER PARTECIPARE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE VERRA’ REALIZZATA  INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO CONTAMINARTE” E ALLO PSICOLOGO NICOLA LAUDICINO.

linguaggio fotografico

Che aspettate? Se abitate a Napoli o in zona, o potete viaggiare, non esitate a contattare Teresa Capasso, per cambiare la cultura verso l’affettività e la sessualità nei nostri confronti dobbiamo essere noi per primi a dimostrare che siamo persone intere, belle proprio grazie alle nostre differenze.

Riporto di seguito la richiesa di Serena e i riferimenti per il contatto. Buon lavoro ragazzi!

“Salve a tutti, sono una fotografa napoletana e sto lavorando a un progetto sul tema dell’amore , l’eros e il corpo in soggetti diversamente abili, sto realizzando il progetto insieme all’associazione “Movimento Contaminarte” e allo psicologo Nicola Laudicino
Cerchiamo persone disposte a posare quindi a farci da modelli per una serie di fotografie che verranno esposte in una mostra. Se siete incuriositi o interessati
scrivetemi su sertaya@hotmail.it oppure su facebook a “Teresa X Capasso” 
e spiegherò tutti i dettagli del progetto e la sua finalità artistica. 
Grazie per l’attenzione. A presto!
Teresa Capasso
Lorella Ronconi

IMPORTANTE: RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE ISEE,PER TUTTE LE PERSONE E LE FAMIGLIE CON DISABILITA’ – ECCO COSA FARE

sfondo Isee

Il Ministero dichiara che è in corso di modifica l’articolo 4 del Dpcm sul nuovo Isee, ma intanto il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili e ADUC annunciano battaglia e predispongono interventi collettivi

IMPORTANTI AGGIORNAMENTI

In previsione del perdurare del gravissimo ed illegittimo comportamento del Governo di inerzia di fronte all’applicazione della sentenza definitiva si è concordato, insieme con il Prof. Sorrentino, d’inviare una diffida al Governo subito dopo le festività Pasquali.
Non dimentichiamo, infatti, che il Governo ha avuto più di 13 mesi per mettersi in regola, ovvero dal febbraio del 2015 data in cui le sentenze del TAR erano  già immediatamente esecutive.
La sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, indica nel dettaglio quali sono le modifiche da applicare al software di calcolo per l’Isee senza dover sconvolgere l’intero impianto, prevenendo ogni possibile pretesto per perdere ulteriormente tempo, pretesti indegni di un paese civile proprio perché hanno già provocato e stanno provocando ingenti danni alla salute, all’integrità ed alle risorse di cittadini che hanno l’unico torto di avere una disabilità.
Per questo s’invitano le Persone con Disabilità e le loro Famiglie a leggere e mettere in atto ciò che viene consigliato in autotutela nel comunicato sottostante.
IMPORTANTE: PER TUTTE LE PERSONE E LE FAMIGLIE CON DISABILITA’ CHE SONO STATE PENALIZZATE DALL’ILLECITA APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE NELLE PARTI CORRETTE DALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili ha il piacere di comunicare che ha avviato una collaborazione con ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, la quale sarà il nostro punto di riferimento per le azioni collettive volte al riconoscimento dei nostri diritti.
L’accordo nasce soprattutto dalla comunione di intenti tra le nostre due Associazioni, entrambe del tutto indipendenti e che non incassano, a nessun titolo, alcun tipo di finanziamento pubblico.
La prima azione congiunta concordata con ADUC è la divulgazione del seguente documento, elaborato dall’ADUC stessa, che invitiamo tutti coloro che sono stati penalizzati dal nuovo ISEE a compilare e ad inviare agli enti indicati in indirizzo.


RICHIESTA DI RIDETERMINAZIONE ISEE
(in base alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29/022016)
RACCOMANDATA a/r DI MESSA IN MORA
All’att. Dell’Ente Erogatore (COMUNE, ASL……..)
e
All’att. Dell’I.N.P.S. …………
e
all’att. CAAF………….…
e per conoscenza *
Aduc – Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori
via Cavour 68, 50129 Firenze
e
Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili
Via dei Remondini 138, 00128 Roma
Io sottoscritto………, nato a……..il……., c.f…….… residente in …..  tel….. E-mail ……
Premesso che
1. in data…….. presentavo richiesta di prestazione agevolata….(DESCRIVERE LA PRESTAZIONE, es. centro diurno, inserimento in Rsa ecc…) depositando l’Isee effettuato per il tramite del CAAF………… in data……..;
2. che detto ISEE non ha tenuto conto delle esclusioni dal computo dell’ISR, imposte dalle pronunce immediatamente esecutive del Tar Lazio del 11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), oggi divenute definitive grazie alle sentenze n.838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016;
3. che fra i redditi indicati vi erano ricompresi i seguenti emolumenti assistenziali legati alla disabilità (SPECIFICARE, es l’indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità ecc….), per un totale annuo di euro………;
4. che le franchigie applicate a riduzione del reddito devono essere calcolate nella loro misura massima anche per le persone con disabilità maggiorenni
5. che occorre rideterminare l’ISEE in base ai precetti definitivi della Giustizia amministrativa, escludendo gli importi di cui al punto 3. e sottraendo le franchigie di cui al punto 4.
CHIEDE
che sia rideterminato l’ISEE per il 2015 (e anche per il 2016 per chi lo ha già fatto per l’anno in corso) escludendo tali sussidi dall’ISR, non essendo ricompresi nella nozione di “reddito” e sottraendo le franchigie nella loro misura massima anche per i disabili maggiorenni e per l’effetto,
CHIEDE
all’Ente Erogatore (SPECIFICARE Comune, Asl o chi eroga il beneficio), di adottare tutte le conseguenti misure riparatorie del caso, quali la rideterminazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente per l’anno 2015 e l’anno 2016, e la conseguente restituzione degli importi dovuti.
In difetto, si provvederà ad adire tutte le sedi giudiziarie conseguenti.
Addì……
firma ……………………
* All’Aduc e al Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili non e’ importante inviare la comunicazione tramite raccomandata A/R, ma è sufficiente la posta ordinaria o via E-mail:

IL DOLORE CONTIENE LA GIOIA

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“Quanto più a fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potete contenere. “
Kahlil Gibran

Scritto con WordPress per Android da © Lorella Ronconi


21 MARZO 1931 NASCEVA ADA MERINI

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“Mi sento un po’ come il mare: abbastanza calma per intraprendere nuovi rapporti umani ma periodicamente in tempesta per allontanare tutti, per starmene da sola”.

Alda Merini

E’ la mia poetessa preferita, la sua sofferenza, il suo amore per il mare, la sua passione per la vita, il non volersi conformare alla normalità…… mi fanno sentire meno sola.

Alda Merini
Poetessa
Alda Merini è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana. Wikipedia
 
Data di nascita: 21 marzo 1931, Milano
Data di morte: 1 novembre 2009, Milano
Coniuge: Michele Pierri (s. 1983–2009), Ettore Carniti (s. 1953–1983)

DISABILITA’, IL NUOVO ISEE NON DOVRA’ CONTEGGIARE L’INDENNITA’DI ACCOMPAGNAMENTO, IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL GOVERNO

Nuovo Isee, Consiglio di Stato boccia governo su disabili: “Indennità è un sostegno, non stipendio per invalidità”

Pensioni-Disabili-e-nuovo-Isee-FISH-chiede-chiarimenti-al-Ministero-del-Lavoro

La scorsa primavera l’esecutivo si era appellato ai giudici amministrativi in seguito alle sentenze del Tar del Lazio, che avevano accolto i ricorsi delle associazioni dei portatori di handicap contro il nuovo sistema di calcolo che somma le pensioni di invalidità al reddito. Facendo perdere il diritto ad altri importanti benefici

L’indennità di accompagnamento per i disabili non può essere conteggiata come reddito. Parola del Consiglio di Stato che boccia la posizione del governo Renzi sul nuovo Isee. La scorsa primavera l’esecutivo si era appellato ai giudici amministrativi in seguito alle sentenze del Tar del Lazio, che avevano accolto i ricorsi delle associazioni dei portatori di handicap contro il nuovo sistema di calcolo che somma le pensioni di invalidità al reddito. Facendo perdere il diritto ad altri importanti benefici. “Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza depositata lunedì 29 febbraio – quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione“. In pratica, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.

Tutto era nato con il varo del nuovo Isee da parte del governo Letta, poi entrato in vigore sotto l’esecutivo Renzi, dopo che un decreto del ministero del Lavoro aveva predisposto i nuovi modelli per la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) a fine Isee. Le modifiche, pensate anche per rendere il modello meno permeabile a elusioni e abusi, hanno coinvolto milioni di persone, visto che la dichiarazione Isee è indispensabile per l’accesso a prestazioni sociali agevolate e aiuti per le situazioni di bisogno. Uno degli aspetti più criticati era proprio l’inserimento dei contributi ricevuti a fine assistenziale nel conteggio nel reddito, cosicché per esempio il titolare di assegni e altre indennità sarebbe risultato in molti casi “ricco” e avrebbe paradossalmente perso il diritto a ulteriori aiuti o per esempio l’accesso alle case popolari. “Io sono madre di un ragazzo costretto a letto che ha diritto a due indennità, come invalido civile e come non vedente – aveva raccontato a ilfattoquotidiano.it Chiara Bonanno, una delle coordinatrici di Stop al nuovo Isee -. Ora questi soldi faranno reddito e avranno conseguenze sulla mia richiesta di affitto agevolato nelle case popolari, nonostante abbia lasciato il lavoro per assistere mio figlio. Noi siamo considerati più ricchi rispetto a una famiglia senza handicap, con una madre vedova e un figlio che risultino senza occupazione, magari perché lavorano in nero. Il problema è questo”.

Sono casi come questo che hanno dato il via ai ricorsi accolti dal Tar ormai un anno fa. I giudici non avevano ritenuto idonee le franchigie introdotte dal governo proprio per abbattere la parte di reddito derivante dai contributi di tipo assistenziale, previdenziale e indennitario. Per questo era stata annullata quella parte del decreto del presidente del Consiglio che considerava come parte del “reddito disponibile” tutti quei proventi “che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie”. Annullata anche la parte di regolamento del nuovo Isee che prevedeva franchigie variabili a seconda che il disabile sia maggiorenne o minorenne: “Non si individua una ragione – recitava la sentenza – per la quale al compimento della maggiore età una persona con disabilità sostenga automaticamente minori spese ad essa correlate”.

Ma il governo e, in particolare, la presidenza del Consiglio e i ministeri del Lavoro e dell’Economia, non si sono adeguati ai rilievi del tribunale amministrativo e, anziché modificare il decreto, hanno deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato. “Sentiti gli uffici competenti dell’amministrazione finanziaria in merito alla richiesta di rafforzare le misure agevolative in favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie – aveva spiegato in aula il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti – giova ribadire che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria”. Per questo motivo “la Presidenza del Consiglio dei ministri ha manifestato di condividere la posizione espressa dal ministero (del Lavoro e delle politiche sociali) in ordine all’opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, previa sospensione dell’esecutività delle sentenze impugnate”.

“Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva – spiega oggi il Consiglio di Stato -. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Pertanto, “la «capacità selettiva» dell’Isee, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”.

Quanto al sistema delle franchigie, i giudici amministrativi di appello sottolineano come “non può compensare in modo soddisfacente l’inclusione nell’Isee di siffatte indennità compensative, per l’evidente ragione che tal sistema s’articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”. Infine “non convince il temuto vuoto normativo conseguente all’annullamento in parte qua di detto DPCM, in quanto, in disparte il regime transitorio cui il nuovo Isee è sottoposto, a ben vedere non occorre certo una novella all’art. 5 del DL 201/2011 per tornare ad una definizione più realistica ed al contempo più precisa di «reddito disponibile». All’uopo basta correggere l’art. 4 del DPCM e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest’ultimo ha scelto di trattare le citate indennità come redditi”.

Notizia del 28 Febbraio 2016 da www.ilfattoquotidiano.it


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