Articolo di Marra Angelo D.
Sommario
1 Premessa – 2 Definizione normativa – 3 Evoluzione delle norme – 4 I tre livelli di qualità dell’ambiente costruito – 5 La disciplina degli edifici pubblici (o aperti al pubblico) – 6 Sanzioni e tutele – 7 La disciplina degli edifici privati – 8 Le norme speciali di diritto privato in materia di innovazioni nei condomini privati – 9 La giurisprudenza – 10 Le prospettive europee: a) accessibilità e ragionevolezza nell’esperienza europea; b) la nozione giuridica di “accessibilità ragionevole”; c) oltre gli standard universali, verso un riconoscimento della diversità come valore.
1. Premessa
Con riferimento al tema dell’accessibilità del ambiente costruito, e quindi di ciò che la limita (le c.d. Barriere Architettoniche), è necessario fare i conti con una stratificazione di disposizioni normative, tra le quali è difficile orientarsi.
Inoltre, è bene chiarire che nel discorrere di accessibilità va abbandonata l’idea che questa si risolva nel c.d. “Abbattimento delle barriere architettoniche”; piuttosto è da preferirsi una filosofia progettuale ab origine priva di barriere, orientata alla fruibilità dell’ambiente costruito da parte di una “utenza ampliata”.
In altri termini, il fatto che l’ambiente costruito sia fruibile e godibile diventa una utilitas per tutti i soggetti, restando essa utilitas svincolata dalla presenza o meno di una situazione di disabilità: la progettazione diventa così universale, aderendo alla “ filosofia costruttiva” del c.d. universal design.
2. Definizione normativa
La definizione di “barriere architettoniche”, già prevista dal DM 236/1989, è contenuta nell’ Art. 1 del DPR 503/1996 ai sensi del quale per barriere architettoniche si intendono:
(a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
(b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
(c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Evoluzione delle norme
Sin dagli anni ‘60, in esecuzione dei precetti costituzionali, è dato rinvenire alcune disposizioni di settore in materia (seppure ancora dominate dalla logica dell’abbattimento anziché da quella della costruzione senza ostacoli):
la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del gennaio 1967, numero 425, dal titolo “Standard residenziali“, elaborava una sintetica definizione di barriere con l’invito ai progettisti a tenere conto dell’opportunità di evitare ostacoli alla libera circolazione dei disabili negli spazi urbani e negli edifici.
La circolare del Ministro dei Lavori Pubblici numero 4809 del 1968, “Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”, introdusse un complesso organico di norme tecniche volte ad assicurare la fruibilità degli edifici da parte dei portatori di handicap.
Tuttavia fu solo con la legge n. 118 del 1971, conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove normative in favore dei mutilati ed invalidi civili, (articolo 27) che la materia ricevette una disciplina di rango legislativo.
Il DPR del 27 aprile 1978 n. 384 (ora abrogato) recante “regolamento di attuazione dell’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici” riprende sostanzialmente le disposizioni delle circolari attuando appunto la legge 118.
La legge del 9 gennaio 1989 n. 13 “disposizioni per favorire il superamento dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” reca una disciplina concernente la nuova costruzione e la ristrutturazione degli edifici privati (inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, adesso trasfusa nel testo unico dell’edilizia.
In questo percorso normativo si inserisce anche l’articolo 24 della legge 104 del 1992 (relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche), ripreso dal DPR. 380 del 2001.
Successivamente, nel 1996, venne emanato il DPR n. 503 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” nel quale è stato rinvenuto il pregio di aver razionalizzato i riferimenti tecnici della materia: la contemporanea vigenza del DPR 384/1978 e del DM 236/ 1989 aveva infatti creato un “doppio binario” quanto alle misure da applicare ad edifici pubblici e privati. Dopo l’entrata in vigore del DPR del 1996, si fa riferimento soltanto al DM 236/1989.
Le disposizioni contenute nel provvedimento del 1996 si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione (si noti, anche quelle di carattere temporaneo) o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.
Le stesse si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso ovvero agli edifici e spazi in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.
Inoltre, agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel regolamento.
Precisa il settimo comma dell’articolo 1 del DPR 503/96 che non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Infine, dal 2001 anno in cui si è avuta la redazione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) il tema dell’accessibilità è trattato dal capo III del provvedimento (artt. 77 e ss.): questo capo contiene le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. La sezione I reca disposizioni relative all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (si tratta, sostanzialmente, delle disposizioni della legge numero 13 del 1989), mentre le disposizioni circa l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o, comunque, aperti al pubblico sono contenute nella sezione II.
4. I tre livelli di qualità dell’ambiente costruito
La nostra legislazione prevede, al livello regolamentare con il D.M. 236/1989, (che , come si è visto, trova applicazione tanto nel caso di edifici privati quanto nel caso di edifici pubblici ovvero aperti al pubblico) tre livelli di qualità dello spazio costruito: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato, per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Ancora, devono inoltre essere accessibili:
(i) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
(ii) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
(iii) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per – si noti – originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita. Infatti per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Le disposizioni tecniche avvertono che ogni unità immobiliare (che, immaginiamo, non rientri in ciò che deve essere comunque accessibile), qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile, fatte salve alcune precisazioni
Il punto 3.5 conclude, in maniera tanto perentoria quanto sostan¬zialmente inutile (a giudicare dagli scarsi risultati pratici in termini di garanzia di fruibilità raggiunti da questa disposizione che invece sembra aver costituito un legittimo “alibi” per sottrarsi a ad una progettazione veramente a misura di tutti), proclamando, quasi solennemente, che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
5. La disciplina degli edifici pubblici (o aperti al pubblico)
L’art. 82 del Testo Unico reca la disciplinarelativa agli edifici Pubblici o Privati aperti al pubblico. ( già legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109). dispone il comma 1: Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Da esso ricaviamo:
(i) che sono sottoposte alla medesima disciplina (quella cioè della l. 118, del DPR 503 e del DM 236) tutte le opere che possono limitare la vistabilità o accessibilità del costruito sicché queste disposizioni funzionerebbero come standard qualitativi che pongono limiti verso il basso: al di sotto dello standard non si può andare e si devono seguire le norme, non così però quando si voglia aumentare la qualità del costruito; in quest’ultimo caso il progettista non incontra vincoli.
(ii) le disposizioni tecniche da seguire sono unificate: si applicano le stesse regole tanto per gli edifici aperti al pubblico, quanto per quelli privati.
Il comma 2. fornisce il raccordo con la disciplina dei vincoli all’attività edilizia stabilendo che: Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
Il comma 3. prevede che Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con riguardo alla normativa vincolistica. Si noti la presenza della dichiarazione di conformità: essa è un passaggio importante, determina assunzione di responsabilità.
Completano il quadro alcuni commi relativi alle sanzioni (cfr. § successivo) ed i commi 8 e 9 secondo cui rispettivamente: I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
e I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
6. Sanzioni e tutele
Volendo esaminare cosa comporta il mancato rispetto delle norme previste in tema di accessibilità, bisogna dire che il rilascio del permesso di costruire […] è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune ( Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. ) Risulta evidente la volontà di “ intercettare”, al fine di renderle conformi ai canoni di accessibilità, tutte le operazioni che comportino una qualche modificazione ( anche solo giuridica) degli immobili: financo la richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di accessibilità e, si badi, il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
Il legislatore ha previsto che Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
A tal riguardo occorre precisare che la sanzione della inagibilità (apparentemente molto grave e perciò “persuasiva” e capace di rendere effettivo il diritto all’accessibilità) non ha trovato concreta applicazione anche perché, a nostro avviso, laddove si prevede che per giungere alla dichiarazione di inagibilità le difficoltà devono essere tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte di persone con disabilità, non si fornisce una chiara indicazione di ciò che debba intendersi per impossibilità di utilizzo, con ciò frustrando completamente gli obiettivi della norma.
Pare evidente che una individuazione di ciò che debba ritenersi impossibile per la persona con disabilità non possa prescindere dalla valorizzazione del momento dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane, di guisa che va ritenuto inagibile un immobile che non sia fruibile da un disabile in modo autonomo e indipendente. Una diversa lettura finirebbe per rendere nulla la previsione in quanto si finirebbe per legittimare l’esistenza di elementi di ambiente costruito non godibili da disabili in quanto in essi i disabili potrebbero recarsi solo in maniera assistita. Con ciò viene meno la caratteristica della immediatezza ed autonomia del godimento dell’ambiente costruito da parte dei portatori di handicap che sola può garantire la loro piena inclusione sociale in quanto persone poiché non sono reputati individui necessariamente assistiti.
Ogni altra interpretazione, rifacendosi all’immagine del disabile come soggetto necessariamente accompagnato, sarebbe lesiva della dignità che deve essere riconosciuta ad ogni persona. Infatti la scelta di essere accompagnati o meno ( la presenza di un assistente personale, di per sé, non è lesiva della dignità, si badi) deve essere individuale e non presupposta. Lo Stato, e per esso la legislazione che emana, deve promuovere una progettazione che tenda alla fruibilità da parte di tutti in modo pieno ed autonomo: non può costringere i propri cittadini, se vogliono godere di un particolare edificio aperto al pubblico, a munirsi di un assistente personale. Pertanto la disposizione in commento va letta nel senso di considerare quale parametro la sola persona con disabilità priva, per scelta che non può essere vista con sfavore o indirettamente scoraggiata, di aiuti esterni.
Il settimo comma di questo articolo prevede pesanti sanzioni, oltre quanto già visto in riferimento allo stato giuridico del bene costruito, per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore. Infatti questi soggetti, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
7. La disciplina degli edifici privati
Con riferimento agli edifici privati: l’articolo 77, già art. 1 della legge 13 1989, stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza di specifiche prescrizioni tecniche (cioè il DM 236 del 1989). In più È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo. (comma 4).
È evidente che il legislatore adotta un particolare favor nei confronti delle opere rivolte a garantire l’accessibilità tanto è vero che le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati e i percorsi attrezzati con l’istallazione di dispositivi di segnalazione che favoriscono la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici privati (da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni) non sono soggette al regime della autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 e le medesime opere possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
Tuttavia è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del cod. civ. nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Dunque, in questa ipotesi, acquistano immediata rilevanza le norme codicistiche in quanto, pur se queste possono ordinariamente essere derogate da regolamenti edilizi, i provvedimenti (pur legittimi) che dovessero prevedere distanze legali diverse non troverebbero applicazione.

8. Le norme speciali di Diritto Privato in materia di innovazioni nei condomini privati
L’art. 78 integra le norme codicistiche in materia condominiale. Prevede, infatti, che le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. Secondo la previsione codicistica, invece, proprio per la loro natura di innovazioni, avrebbero dovuto esser deliberate con la più ampia maggioranza prevista dal menzionato art. 1136, quinto comma. Nel caso in cui il condominio non approvi l’adozione delle innovazioni di cui si tratta, i soggetti portatori di handicap possono installare a proprie spese servoscala o strutture mobili facilmente rimovibili, e modificare l’ampiezza delle porte d’ingresso al fine di rendere più agevole l’accesso. Il menzionato art. 78 del DPR, così come il precedente art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, dispone che “resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile”. Da un lato, pertanto, sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza o al decoro dell’edificio, o che sottraggano talune parti dell’edificio al godimento anche di un solo condomino; dall’altro, ciascuno dei condomini, in epoca successiva alla realizzazione delle innovazioni, può chiedere di fruirne pagando la quota per l’esecuzione e la manutenzione di essa.
9. La Giurisprudenza
Si deve dar conto, sia pure brevemente visti i limiti imposti al presente contributo, della applicazione che le norme ed i principi sin qui esaminati hanno avuto ad opera della giurisprudenza
La sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 167 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità della costituzione di servitù coattiva di passaggio su fondo non intercluso anche al fine di garantire le esigenze dell’accessibilità, e non solo per ragioni legate all’esercizio di industria ed agricoltura. Essa segnò un vero e proprio capovol¬gimento dei punti di vista, con il riconoscimento dell’accessibilità dell’ambiente costruito (e non solo – si badi bene – dell’accessi¬bi¬lità da parte dei disabili), quale bene giuridico, oggetto specifico di tutela di rango costituzionale
Per quel che riguarda le sanzioni penali previste in materia di accessibilità, è dato rinvenire una sola pronunzia della Corte di Cassazione. Se ne riporta la massima:
Risponde del reato di cui agli art. 20 e 24 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l’architetto che, nella propria qualità di progettista, collaudatore e direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di due sale cinematografiche, non osservi le disposizioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche, modificando ingiustificatamente l’iniziale progetto che prevedeva la costruzione di un ascensore atto a consentire ai portatori di handicap l’accesso alla sala cinematografica posta al piano superiore.
(Cassazione penale, sez. III, 3 settembre 2001, n. 32773)
Il conflitto tra l’interesse al superamento delle barriere architettoniche e le ragioni della proprietà ben si evidenzia nel caso, in fatto abbastanza frequente, in cui un portatore di handicap voglia installare un ascensore nel condominio, sottraendo, così, qualche porzione di bene condominiale all’uso comune, o magari determinando il deprezzamento di un bene di proprietà esclusiva: ad esempio togliendo aria o luce ad un appartamento.
In fatto l’installazione ex novo in parti comuni di un edificio condominiale, può comportare, e molto spesso comporta, lamentela di violazione dell’art. 1120 secondo comma. Sulla questione, nel suo carattere generale e senza riferimento all’accessibilità ai disabili, si rinviene solo una, non recentissima pronuncia di legittimità. Secondo questa sentenza l’installazione di un ascensore a cura e spese di alcuni condomini non contrasta con il disposto dell’art. 1120 perché, anche se fa venir meno la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto ne appresta uno diverso e di contenuto migliore; se, però, anche uno solo dei condomini riceve dalla modifica danni superiori ai vantaggi, la modifica è vietata. Le Corti di merito, anche se con qualche eccezione, hanno ammesso la legittimità della installazione, ove essa non comporti apprezzabile lesione dei diritti dei condomini, sicché l’eventuale opposizione avrebbe carattere emulativo.
Nel caso, invece, in cui l’ascensore è necessario per l’accessibilità altrimenti non ottenibile, occorre vagliare il rapporto tra le norme speciali in materia di accessibilità e di edilizia e quelle del codice civile. Il problema è stato affrontato dalla Cassazione con la sentenza 6109 del 25 giugno 1994, e poi dalla Cassazione con la sentenza del 29 luglio 2004 n. 14384 e, di recente, con le sentenze n. 8286 del 20 aprile 2005 e n. 12705 del 13 giugno 2005. Recentissima è la sentenza del Supremo Collegio del 1 giugno 2007, numero 12847 che sembra aver nuovamente adottato una lettura restrittiva penalizzando i soggetti con disabilità.
Vedi anche Universal Design – Handicap – Modello Sociale della Disabilità – Misure antidiscriminatorie – Servitù coattive –Disability Studies – ReasonableAccess – Soggetti deboli