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COME ELENA MARIA CHIARA, VIVO SIMILE ESISTENZA. ESSENZIALE LEGGERE IL LORO APPELLO

Le due famose “Witty Girls”, Elena e Maria Chiara Paolini, autrici della geniale pagina Witty Wheels, hanno scritto una lettera spettacolare al Presidente del Consiglio e ai Ministri.

La loro lettera è aperta alle nostre istituzioni ma anche a tutti noi, il loro appello riguarda la loro vita, la vita indipendente di tutti i disabili in situazione di solitudine, ma anche la mia, io sono sola con due genitori molto anziani, malati. Come Elena e Maria Chiara non cerco pietà ma vita, come loro combatto anche per la vita di tutti quelli che hanno bisogno di mani, di dedizione e di tempo altrui per alzarsi la mattina, per vestirsi, per lavarsi, per spostarsi e per tutte le cosiddette azioni necessarie al vivere, o meglio che del vivere sono premessa primaria.

Ringrazio Elena e Maria Chiara con tutto il cuore, mi unisco, nel mio piccolo, condividendo con gioia questa lettera e chiedo a voi di leggerla, di farla vostra e  di farla girare il più possibile.

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Caro Presidente del Consiglio e cari Ministri,

Come butta? 

Siamo due sorelle, Elena (quella con la maglia bianca) e Maria Chiara (quella con la maglia gialla).

Siamo disabili. Più precisamente, da sole, non riusciamo a fare quelle cose che la gente di solito fa se vuole restare viva. Quindi mangiamo, ci laviamo, puliamo casa e abbiamo una vita sociale innanzitutto grazie a delle assistenti personali.
Le nostre assistenti agiscono al posto delle nostre gambe e braccia, e questo ci permette di “fare cose vedere gente” e in generale vivere come c***o ci pare.
Le paghiamo grazie a due cose: i fondi ridicoli che lo Stato ci dà e gli enormi sforzi economici della nostra famiglia.

Ma questi soldi finiranno presto, e allora dovremo limitare seriamente la nostra vita, e indipendenza, e felicità. La nostra libertà ha una data di scadenza.

È molto semplice. Senza assistenti, non potremo più uscire liberamente. Magari perché non avremo qualcuno che guidi la nostra macchina per andare dagli amici. O magari non potremo fare la doccia quando vogliamo. O non avremo nessuno che cucini al posto nostro.
Farsi un toast, arrivare a uno scaffale alto, scostare le coperte e scendere dal letto, fare la doccia, mettere il reggiseno, caricare il cellulare, depilarsi. Sono funzioni basilari, eppure c’è una categoria di cittadini che per soddisfarle deve tirare fuori i soldi e pagare, oppure rinunciare.

Sì, perché i contributi statali attuali, di entità diversa di regione in regione, sono niente più che un’elemosina, una presa per i fondelli neanche tanto sottile.
“Non c’è budget”, e intanto una persona non esce di casa da un mese. “Hanno tagliato i fondi”, e intanto qualcun altro non si può lavare da una settimana. “Non ci sono i soldi”, e intanto un ragazzino non può uscire con gli amici.
Eppure paghiamo le tasse, e ci aspettiamo che ci tornino.

I fondi che ogni tanto vi vantate di stanziare per i disabili in realtà vengono destinati in gran parte alle case di cura, perché dietro alla case di cura – diciamolo ad alta voce – ci sono lucrosi interessi.
È lì che va chi non ha parenti, partner o amici che possano lasciare il loro lavoro per assisterlo. Ma cosa succede in una struttura residenziale per disabili?
Immaginate di non poter uscire, non poter vivere con chi vi pare, non poter compiere scelte e non avere libertà di movimento. Che tutto questo sia legale, solo perché sei disabile. Che tutto questo sia sconosciuto e sotterraneo, perché i reporter là dentro non ci arrivano.

Siamo assolutamente pronte – e con noi tanti altri – a lottare fino a che sarà necessario contro una vita di costrizioni e di rinunce.

Lo Stato ha il dovere di intervenire: proteggere le persone più vulnerabili e oppresse è proprio la sua funzione primaria. Andate a ripassarvi la Costituzione la Carta dei diritti ONU del 2009, e le leggi specifiche. Poi applicatele.
È imbarazzante, sembrate un bambino che non ascolta la maestra e poi si fa male o sporca dappertutto, e piange. Adesso però non frignate, potete ancora pulire questo gran casino.

Abbiamo bisogno di assistenza ora, per vivere le nostre vite adesso. Al momento ce la caviamo alla meno peggio e perdiamo opportunità, facendo con quel che c’è e rimanendo schiacciati: molti di noi stanno in pratica morendo, sprecando la vita.
Spesso non possiamo neanche fare una cosa normale come cercare lavoro, perché semplicemente non possiamo permetterci una persona che ci vesta tutte le mattine, e lo spiegate voi al mio capo che non dispongo pienamente del mio tempo?

Diciamo chiara una cosa. La tragedia non è il non essere autosufficienti: la tragedia è vivere in un paese che pensa di essere ancora nel Medioevo.

Siamo qui per assicurarvi questo, semmai ce ne fosse bisogno: non siamo passivi oggetti di cura da rabbonire e lisciare con promesse di cartapesta o briciole di diritti. Abbiamo una lunga lista di ambizioni e aspirazioni, e nessuna intenzione di lasciar perdere.

Siamo stanchi di sacrifici, fondi insufficienti e in ritardo, continue attese, contentini temporanei e rimbalzi di responsabilità. La clessidra della nostra sopportazione sta finendo, e siamo pronti a scendere in piazza se non vediamo risposte concrete.

Vogliamo che venga dato a ciascuno secondo il proprio bisogno di assistenza. Sappiamo che quando volete vi muovete veloci, quindi aspettiamo azioni, e in fretta. Siamo qui, e non ce ne andiamo.

Maria Chiara e Elena

A te che stai leggendo: abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno del supporto di tutti.
Saremo più ascoltati se tante persone conoscono il problema: per cominciare, per favore aiutaci a diffondere questa lettera.

#liberidifare

 

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Cerchiamo di diffondere anche questo appello:

Stiamo cercando persone volenterose per realizzare qualcosa di concreto a seguito della nostra lettera aperta.
Stiamo programmando da qualche tempo delle manifestazioni/ cortei sincronizzati in tutte le regioni per sollecitare gli amministratori a stanziare più fondi per l’assistenza. È in gran parte una questione di visibilità, per mostrare unità e dimostrare che queste richieste sono supportate da molti.
Abbiamo fissato come date il 3, 4 e 5 NOVEMBRE (venerdì, sabato e domenica).

Chi è interessato a partecipare all’organizzazione a livello pratico ci può contattare a:
wittywheels.blog@gmail.com e risponderemo con tutte le informazioni necessarie.

Chi invece è interessato a partecipare alle manifestazioni, 7-10 giorni prima delle date verranno creati gli eventi su Facebook da far girare, quindi stay tuned. 🙂

Elena e Maria Chiara #liberidifare


PRESUNTUOSI SONO I MIEI SOGNI…

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I MIEI SOGNI

Lucciole danzanti
fiaccole e torce
piroettanti
tra mani giocoliere
sono i miei sogni.
Scintille,
faville sfavillanti
brillanti,
presuntuosi, pretenziosi
i miei sogni.
Da sempre compagni
delle mie aguzzine notti
senza quiete.


Lorella Ronconi Attimi, tra meridiani e paralleli
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ISTAT – IN ITALIA 13 MILIONI DI PERSONE DISABILI. ECCO TUTTI DELLA DISABILITA’ NEL NOSTRO PAESE

From www.inchieste.repubblica.it

SONO UNA PERSONA ALTERNATIVA 

Io sono diversa, per fortuna 🍀, altrimenti, non mi sarei riconosciuta in mezzo a tanta gente tutta uguale.

Oggi mi sento di dire che sono veramente felice di essere una donna diversa, una tipa alternativa di pensiero ma anche di fatto ✅ : ⌚3 ore sdraiata 😷, completamente orizzontale, ⌚ 3 ore in carrozzella, non è facile, capperola 😣 Sono orgogliosa di me. Si, io sono alternativa, non sono convenzionale, non mi adeguo alla cattiveria, sono diversa perché non mi voglio appiccicare il pensiero già confezionato dagli altri. Please, “no sold out”. 💹 Si, sono ALTERNATIVA , DIVERSA  perché voglio pensare con la mia testa. Sono diversa perché non rinnego la mia dignità, né vendo il mio pensiero 💭 al miglior offerente 💲. Sono diversa perché non ho mai digerito il grasso epulone e voglio passare per la cruna di un ago. Sono diversa perché sono alta 1 metro e 25, perché la mia malattia non esiste. Io sono diversa, per fortuna 🍀, altrimenti, non mi sarei riconosciuta in mezzo a tanta gente tutta uguale. 😱😂🙅🙆🙇  

Voglio dedicare al piccolo grande Davide questa mia riflessione perché mi ha ispirata,  grazie Davide! 

#iosonoalternativa #iosonodiversa #iononmivergogno #Iosonorara #senzabarriere #determined  

www.lorellaronconi.it

@lorellaronconi 


5 MAGGIO 2017, GIORNATA EUROPEA PER LA VITA INDIPENDENTE

Il 5 maggio 2017 si celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente istituita dall’Onu in favore delle persone con disabilità. La Vita Indipendente, è un movimento, una filosofia di vita che nasce a Berkeley nel 1972, della prima Agenzia per la Vita Indipendente iniziarono anche i tentativi di autodeterminazione e partecipazione alle comuni attività sociali, affermandosi, così, uno dei principi fondamentali del movimento, che prevede siano gli stessi disabili a decidere ed operare per abbattere le barriere che li separano dalla vita civile e migliorare i servizi a loro dedicati.

«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

“Vita indipendente”, come stabilisce la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si riferisce all’assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite un progetto personalizzato e un budget destinato direttamente alla persona disabile per l’assunzione di assistenti personali liberamente scelti e formati.

Un’opportunità per parlare, promuovere, progettare, costruire, rivendicare il riconoscimento dei diritti umani per tutti e a sensibilizzare sulla Vita Indipendente; uno strumento per la diffusione delle nostre idee in tutta Europa, consentendoci di far sentire la nostra voce.
Tramonto a Principina a Mare

You only have a few chances to make your dreams come true, what are you going to do today to make you closer? Never give up. (c) Lorella Ronconi

Vita Indipendente è una filosofia e un movimento internazionale che promuove la autodeterminazione delle persone con disabilità, il rispetto a sé stessi e le pari opportunità e che, attraverso il superamento della semplice logica dell’assistenzialismo e dell’istituzionalizzazione, mira alla piena inclusione nella società e nella collettività.
Breve storia del movimento
Il movimento è nato negli anni sessanta all’Università di Berkeley (California) ad opera di Ed Roberts e di alcuni suoi compagni, tutti gravemente disabili, e per questo alloggiati all’interno dell’infermeria del campus. Sebbene i contatti con l’università fossero quotidiani, tuttavia la loro vita sociale era limitata, come anche la possibilità di accedere fisicamente ai locali della stessa. Fu così che Roberts cominciò a maturare l’idea che per i disabili fosse necessario gestire la propria vita al di fuori dei luoghi di cura, e ciò lo spinse ad elaborare un progetto insieme all’università riservato agli studenti disabili.
Con la costituzione, a Berkeley nel 1972, della prima Agenzia per la Vita Indipendente iniziarono anche i tentativi di autodeterminazione e partecipazione alle comuni attività sociali, affermandosi, così, uno dei principi fondamentali del movimento, che prevede siano gli stessi disabili a decidere ed operare per abbattere le barriere che li separano dalla vita civile e migliorare i servizi a loro dedicati.
Attualmente in America ci sono circa 400 agenzie, e il movimento è diffuso in tutto il mondo, operando in modo da far riconoscere e garantire la Vita Indipendente come diritto umano e civile, e per combattere la discriminazione verso i disabili. In Europa opera l’associazione internazionale Europe Network for Indipendent Living, fondata nel 1989 a Strasburgo dal dottor Adolf Ratzka.
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Dalla filosofia ai servizi
La autodeterminazione è l’elemento indispensabile per creare un progetto di Vita Indipendente.
A proposito di questo il dottor Ratzka nel suo intervento Vita Indipendente: tentativo di una definizione, enil.it.è chiaro:
« Dobbiamo spezzare il monopolio dei professionisti non disabili che parlano a nome nostro, definire i nostri problemi e suggerire le soluzioni per le nostre necessità. »
Vita Indipendente parte dell’idea che siano i disabili stessi i migliori conoscitori delle proprie difficoltà, e pertanto essi stessi devono cercare le soluzioni organizzative migliori per loro, divenendo così, da oggetto passivo di politiche assistenzialiste, soggetto attivo, con gli stessi diritti ed obblighi delle persone non disabili. Per questo il movimento si oppone a qualsiasi forma d’internamento negli istituti, anche i più moderni ed accoglienti, ma che alla fine portano all’esclusione sociale. In definitiva viene contestata l’idea che il disabile sia un malato da ospedalizzare, riducendo i suoi bisogni a delle semplici necessità assistenza sanitaria.
Nello stesso intervento scrive:
« “Vita Indipendente” non significa che non abbiamo bisogno di nessuno,…[ma]… che noi vogliamo esercitare il medesimo controllo e fare le medesime scelte nella vita di tutti i giorni che i nostri fratelli e sorelle non disabili, vicini ed amici danno per scontati. Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, andare nelle scuole della nostra zona, usare lo stesso bus, fare lavori che siano in linea con la nostra educazione e le nostre capacità. Di più, proprio come tutti, noi abbiamo bisogno di farci carico della nostra vita, pensare e parlare per noi. »
È evidente, quindi, come la filosofia della Vita Indipendente vada al di là della semplice “de-istituzionalizzazione”, intesa come scelta di vivere nel proprio domicilio e utilizzare i servizi dedicati alla collettività invece che in residenzialità “protette”, piccole o grandi che siano, mirando alla piena integrazione attraverso l’abbattimento di barriere, sia architettoniche (che praticamente impediscono la mobilità) che culturali.
Gli “strumenti” per ottenere ciò sono essenzialmente due: l’assistente personale e le agenzie di Vita Indipendente.
L’assistente personale
  • L’Assistente Personale è una nuova figura professionale nettamente distinta dall’assistente domiciliare, ed espressamente preparata sui principi di Vita Indipendente.
    Innanzi tutto tra assistente ed assistito si configura un normale rapporto d’impiego, secondariamente è il disabile, e non l’assistente o un intermediario, che decide il servizio, concordando direttamente con l’assistente mansioni, orari, modalità, tipo di contratto e retribuzioni. Ovviamente non si esclude che l’assistente personale possa anche essere una persona di propria fiducia: amico, familiare, parente.
    Nella legislazione italiana tale figura non è specificatamente prevista. Tuttavia, in applicazione della legge 104/92, sono previste diverse forme d’intervento e di aiuto alla persona, ed alcune regioni contemplano anche la realizzazione di progetti di Vita Indipendente.
Le Agenzie di Vita Indipendente
  • Le Agenzie di Vita Indipendente, definite anche Centri di Vita Indipendente, sono agenzie di servizi di assistenza legale, fiscale o di altro genere, gestite esclusivamente o principalmente da personale disabile per fornire servizi a persone disabili.
    Inoltre queste agenzie operano in collaborazione con gli enti governativi locali per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento delle infrastrutture esistenti, per la promozione di leggi, per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della disabilità.
Si tratta, quindi, di una nuova forma di assistenza (che si definisce, propriamente, assistenza personale autogestita), ovviamente diversa dall’assistenza domiciliare (in quanto questa è piuttosto un servizio infermieristico che consegue il duplice scopo di evitare la congestione degli ospedali e limitare la sovrapposizione di mansioni e in quanto è spesso concepita come assistenza all’interno del domicilio e senza la possibilità di essere fornita in luoghi diversi), ma anche dalle forme di assistenza dei servizi sociali, in quanto non è più l’ente a dare unilateralmente assistenza, ma questo diviene un servizio offerto su richiesta del disabile stesso e nei termini da lui/lei definiti.
Questi, unitamente ad un’équipe multidisciplinare presente nell’ambito socio-assistenziale, elaborerà un proprio progetto di vita, in base al quale si stabiliscono le modalità di assistenza e la retribuzione oraria.
Attuazione pratica del modello autogestionale
Le leggi
I principi legislativi negli Stati Uniti d’America
In trent’anni di lotta si sono conseguiti importanti risultati in America, con la promulgazione di una serie di provvedimenti legislativi federali ispirati alla legge sui diritti civili: Architectural Barriers Act del 1968 sulle barriere architettoniche, Urban Mass Transit Act del 1970 per l’adeguamento dei mezzi pubblici, Rehabilitation Act del 1973 che proibisce qualsiasi discriminazione nei servizi pubblici, le due leggi del 1975 sull’educazione e la protezione dei diritti civili, sono solo alcune delle leggi principali.
L’ultima legge fondamentale dello Stato è denominata Americans with Disabilities Act, promulgata da George H.W. Bush nel 1991, che recepisce a pieno i principi del Rehabilitation Act.
La diffusione del movimento in Europa
In quanto all’Europa i suoi primi interventi risalgono alla fine degli anni settanta, con la creazione di progetti pilota per l’integrazione lavorativa dei disabili. Altri interventi si sono succeduti dopo il 1991, anno dedicato dall’ONU alle persone disabili, con strategie d’intervento per aree geografiche.
Vi sono precise direttive dell’Unione Europea rivolte alla disabilità. L’articolo 26 della Carta dei Diritti nell’Unione europea (direttiva 2000/C 364/01) sancisce chiaramente che
« L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia,
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. »
mentre nella Dichiarazione di Madrid del marzo 2002 si parla esplicitamente di Vita Indipendente come strumento per conseguire una piena eguaglianza sociale. Entrambi, poi, recepiscono appieno quando dichiarato nell’art. 15 della Carta Sociale Europea, in cui si dichiara che i disabili hanno diritto alla piena integrazione sociale.
Per conseguire tale obiettivo il Piano d’Azione sulla Disabilità 2004 – 2010 (COM(2003) 650) opta per una strategia complessiva:
  • Favorire l’occupabilità
  • Favorire l’accesso ai servizi
  • Favorire le cure e l’assistenza personale.
e la relazione COM(2005) 604 sullo stesso Piano d’Azione sottolinea come i disabili possano esercitare la stessa autonomia di scelta delle persone non disabili. Le politiche per la Vita Indipendente dipendono anche dall’accesso ad una vasta gamma di servizi: trasporto, informazione e formazione, tempo libero.
Per quanto riguarda specificatamente la Vita Indipendente, sono quattro i documenti internazionali [1]:
  • La risoluzione di Strasburgo (1989)
  • La risoluzione di Berlino (1992)
  • La dichiarazione di Strasburgo (2003) sull’assistenza personale
  • La dichiarazione di Tanerife (2003) contro la discriminazione
Essi delineano l’intero impianto teorico – pratico della Vita Indipendente (soprattutto i primi due documenti), dichiarandone inoltre il carattere pratico e non meramente filosofico.[2]

La situazione in Italia

Attualmente manca una legge a livello nazionale, in il più recente provvedimento legislativo in tal senso, ovvero la legge 328/2000, eccessivamente legata all’assetto centralistico dello Stato, sembra sia stata in larga parte vanificata con la modificazione in senso federalista del Titolo V della Costituzione (anche è ancora aperta la discussione sui limiti di efficacia giuridica della legge è ancora aperta). Così l’unica norma di riferimento attualmente in vigore resta la Legge quadro 104/1992, che tuttavia appare inadeguata allo scopo, anche perché le finalità della legge sono molto diverse da quelli della Vita Indipendente.

In conseguenza di ciò vi è una situazione disomogenea tra le regioni: mentre nel nord-est, come in Veneto, vi sono linee d’intervento ampiamente consolidate (nel Friuli-Venezia Giulia, regione a statuto speciale, è anche partita una sperimentazione per mini alloggi con servizi), in altre regioni questa realtà si va faticosamente affermando: in Piemonte, Toscana ed in Lazio si stanno promuovendo progetti di Vita Indipendente attraverso le associazioni regionali, in Abruzzo vi è una proposta di legge, mentre le Marche sembra abbiano recepito il principio della Vita Indipendente.
Altre regioni ancora sembrano muoversi in maniera molto diversa: l’Emilia-Romagna ha indetto l’assegno di cura e previsto l’erogazione, per lo più gratuita, di servizi assistenziali, mentre le regioni meridionali preferiscono erogare i servizi a livello comunale, accordandosi con cooperative sociali ed altri enti non lucrativi.

Tuttavia non mancano norme nazionali che intervengono sui singoli aspetti. Innanzi tutto con la legge 162/1998 [3] che, modificando parzialmente la 104/1992, ampliandone gli effetti, dichiara esplicitamente che la legge mira

« a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati; »
(art.1, lettera c-ter)

Poi vi sono altri interventi legislativi, come la legge n.68 del 12 marzo 1999, che, affrontando il tema del diritto al lavoro, prevedono meccanismi di assunzione obbligatoria, oppure la legge n. 13 del 1989, recante in calce il titolo: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”
È ovvio che queste leggi, pur finalizzate in settori diversi da quello assistenziale, pongono indirettamente il problema della de – istituzionalizzazione, in quanto un lavoratore è soggetto attivo (sebbene con dei limiti oggettivi) che non ha alcun bisogno di internamento in istituto.

Tutto ciò è in applicazione all’art.3 della Costituzione italiana che vieta ogni discriminazione anche in base alla condizione personale. È infatti sull’onda di questa tradizione che sono state emanate moltissime leggi a favore dei disabili.
Tuttavia spesso l’assistenza viene demandata alle famiglie, e i servizi rivolti alla disabilità sono insufficienti. Infatti non va dimenticato che all’atto pratico la Vita Indipendente è una terza via, in quanto la gestione dell’assistenza viene demandata al disabile che in tal modo diventa un vero e proprio datore di lavoro (da qui anche l’espressione di Assistenza personale autogestita). Inoltre la modificazione del Titolo V della Costituzione è recente, e non è ancora possibile prevedere totalmente gli effetti sulle leggi rivolte alla disabilità (a cominciare dalla stessa 162/1998).

Note

  1. ^ Reperibili sul sito dell’ AVI Toscana
  2. ^ <<Noi vogliamo che la Vita indipendente sia più di un mero concetto teorico. A tal fine abbiamo bisogno di sostenerci reciprocamente e di imparare l’uno dall’altro, organizzarci e lavorare per arrivare avere la protezione giuridica dei nostri diritti civili ed umani con il supporto Dei servizi di Assistenza Personale>>.
    (Dichiarazione di Strasburgo sull’assistenza personale)
  3. ^ Norma fondamentale, in quanto si cita esplicitamente la Vita Indipendente, intendendo questa espressione non come un mero principio etico – morale, ma proprio come movimento autonomo.

Fonte Wikipedia


COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE?

 

Lorella Ronconi - Roberto Bergamaschi, ottobre 1999 - Il Tirreno - bariere architettoniche

Lorella Ronconi, nel 1999, in un articolo di Alberto Celata, del Il Tirreno Grosseto con Roberto Bergamassi mentre si “scontra” con le barriere architetoniche.

Tutto quello che c’è da sapere sulle barriere architettoniche. Tutto quello che purtroppo le normative non riescono “a normare” in modo omogeneo, chiaro e severo.

Articolo di Marra Angelo D.

Sommario
1 Premessa – 2 Definizione normativa – 3 Evoluzione delle norme – 4 I tre livelli di qualità dell’ambiente costruito – 5 La disciplina degli edifici pubblici (o aperti al pubblico) – 6 Sanzioni e tutele – 7 La disciplina degli edifici privati – 8 Le norme speciali di diritto privato in materia di innovazioni nei condomini privati – 9 La giurisprudenza – 10 Le prospettive europee: a) accessibilità e ragionevolezza nell’esperienza europea; b) la nozione giuridica di “accessibilità ragionevole”; c) oltre gli standard universali, verso un riconoscimento della diversità come valore.

1. Premessa

Con riferimento al tema dell’accessibilità del ambiente costruito, e quindi di ciò che la limita (le c.d. Barriere Architettoniche), è necessario fare i conti con una stratificazione di disposizioni normative, tra le quali è difficile orientarsi.
Inoltre, è bene chiarire che nel discorrere di accessibilità va abbandonata l’idea che questa si risolva nel c.d. “Abbattimento delle barriere architettoniche”; piuttosto è da preferirsi una filosofia progettuale ab origine priva di barriere, orientata alla fruibilità dell’ambiente costruito da parte di una “utenza ampliata”.
In altri termini, il fatto che l’ambiente costruito sia fruibile e godibile diventa una utilitas per tutti i soggetti, restando essa utilitas svincolata dalla presenza o meno di una situazione di disabilità: la progettazione diventa così universale, aderendo alla “ filosofia costruttiva” del c.d. universal design.

2. Definizione normativa

La definizione di “barriere architettoniche”, già prevista dal DM 236/1989, è contenuta nell’ Art. 1 del DPR 503/1996 ai sensi del quale per barriere architettoniche si intendono:
(a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
(b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
(c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Evoluzione delle norme

Sin dagli anni ‘60, in esecuzione dei precetti costituzionali, è dato rinvenire alcune disposizioni di settore in materia (seppure ancora dominate dalla logica dell’abbattimento anziché da quella della costruzione senza ostacoli):
la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del gennaio 1967, numero 425, dal titolo “Standard residenziali“, elaborava una sintetica definizione di barriere con l’invito ai progettisti a tenere conto dell’opportunità di evitare ostacoli alla libera circolazione dei disabili negli spazi urbani e negli edifici.
La circolare del Ministro dei Lavori Pubblici numero 4809 del 1968, “Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”, introdusse un complesso organico di norme tecniche volte ad assicurare la fruibilità degli edifici da parte dei portatori di handicap.
Tuttavia fu solo con la legge n. 118 del 1971, conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove normative in favore dei mutilati ed invalidi civili, (articolo 27) che la materia ricevette una disciplina di rango legislativo.
Il DPR del 27 aprile 1978 n. 384 (ora abrogato) recante “regolamento di attuazione dell’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici” riprende sostanzialmente le disposizioni delle circolari attuando appunto la legge 118.
La legge del 9 gennaio 1989 n. 13 “disposizioni per favorire il superamento dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” reca una disciplina concernente la nuova costruzione e la ristrutturazione degli edifici privati (inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, adesso trasfusa nel testo unico dell’edilizia.
In questo percorso normativo si inserisce anche l’articolo 24 della legge 104 del 1992 (relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche), ripreso dal DPR. 380 del 2001.
Successivamente, nel 1996, venne emanato il DPR n. 503 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” nel quale è stato rinvenuto il pregio di aver razionalizzato i riferimenti tecnici della materia: la contemporanea vigenza del DPR 384/1978 e del DM 236/ 1989 aveva infatti creato un “doppio binario” quanto alle misure da applicare ad edifici pubblici e privati. Dopo l’entrata in vigore del DPR del 1996, si fa riferimento soltanto al DM 236/1989.
Le disposizioni contenute nel provvedimento del 1996 si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione (si noti, anche quelle di carattere temporaneo) o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.
Le stesse si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso ovvero agli edifici e spazi in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico.
Inoltre, agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel regolamento.
Precisa il settimo comma dell’articolo 1 del DPR 503/96 che non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Infine, dal 2001 anno in cui si è avuta la redazione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) il tema dell’accessibilità è trattato dal capo III del provvedimento (artt. 77 e ss.): questo capo contiene le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. La sezione I reca disposizioni relative all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (si tratta, sostanzialmente, delle disposizioni della legge numero 13 del 1989), mentre le disposizioni circa l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o, comunque, aperti al pubblico sono contenute nella sezione II.

4. I tre livelli di qualità dell’ambiente costruito

La nostra legislazione prevede, al livello regolamentare con il D.M. 236/1989, (che , come si è visto, trova applicazione tanto nel caso di edifici privati quanto nel caso di edifici pubblici ovvero aperti al pubblico) tre livelli di qualità dello spazio costruito: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato, per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Ancora, devono inoltre essere accessibili:
(i) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
(ii) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
(iii) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per – si noti – originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita. Infatti per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Le disposizioni tecniche avvertono che ogni unità immobiliare (che, immaginiamo, non rientri in ciò che deve essere comunque accessibile), qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile, fatte salve alcune precisazioni
Il punto 3.5 conclude, in maniera tanto perentoria quanto sostan¬zialmente inutile (a giudicare dagli scarsi risultati pratici in termini di garanzia di fruibilità raggiunti da questa disposizione che invece sembra aver costituito un legittimo “alibi” per sottrarsi a ad una progettazione veramente a misura di tutti), proclamando, quasi solennemente, che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

5. La disciplina degli edifici pubblici (o aperti al pubblico)

L’art. 82 del Testo Unico reca la disciplinarelativa agli edifici Pubblici o Privati aperti al pubblico. ( già legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109). dispone il comma 1: Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Da esso ricaviamo:
(i) che sono sottoposte alla medesima disciplina (quella cioè della l. 118, del DPR 503 e del DM 236) tutte le opere che possono limitare la vistabilità o accessibilità del costruito sicché queste disposizioni funzionerebbero come standard qualitativi che pongono limiti verso il basso: al di sotto dello standard non si può andare e si devono seguire le norme, non così però quando si voglia aumentare la qualità del costruito; in quest’ultimo caso il progettista non incontra vincoli.
(ii) le disposizioni tecniche da seguire sono unificate: si applicano le stesse regole tanto per gli edifici aperti al pubblico, quanto per quelli privati.
Il comma 2. fornisce il raccordo con la disciplina dei vincoli all’attività edilizia stabilendo che: Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
Il comma 3. prevede che Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche con riguardo alla normativa vincolistica. Si noti la presenza della dichiarazione di conformità: essa è un passaggio importante, determina assunzione di responsabilità.
Completano il quadro alcuni commi relativi alle sanzioni (cfr. § successivo) ed i commi 8 e 9 secondo cui rispettivamente: I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
e I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

6. Sanzioni e tutele

Volendo esaminare cosa comporta il mancato rispetto delle norme previste in tema di accessibilità, bisogna dire che il rilascio del permesso di costruire […] è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune ( Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. ) Risulta evidente la volontà di “ intercettare”, al fine di renderle conformi ai canoni di accessibilità, tutte le operazioni che comportino una qualche modificazione ( anche solo giuridica) degli immobili: financo la richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di accessibilità e, si badi, il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
Il legislatore ha previsto che Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
A tal riguardo occorre precisare che la sanzione della inagibilità (apparentemente molto grave e perciò “persuasiva” e capace di rendere effettivo il diritto all’accessibilità) non ha trovato concreta applicazione anche perché, a nostro avviso, laddove si prevede che per giungere alla dichiarazione di inagibilità le difficoltà devono essere tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte di persone con disabilità, non si fornisce una chiara indicazione di ciò che debba intendersi per impossibilità di utilizzo, con ciò frustrando completamente gli obiettivi della norma.
Pare evidente che una individuazione di ciò che debba ritenersi impossibile per la persona con disabilità non possa prescindere dalla valorizzazione del momento dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni quotidiane, di guisa che va ritenuto inagibile un immobile che non sia fruibile da un disabile in modo autonomo e indipendente. Una diversa lettura finirebbe per rendere nulla la previsione in quanto si finirebbe per legittimare l’esistenza di elementi di ambiente costruito non godibili da disabili in quanto in essi i disabili potrebbero recarsi solo in maniera assistita. Con ciò viene meno la caratteristica della immediatezza ed autonomia del godimento dell’ambiente costruito da parte dei portatori di handicap che sola può garantire la loro piena inclusione sociale in quanto persone poiché non sono reputati individui necessariamente assistiti.
Ogni altra interpretazione, rifacendosi all’immagine del disabile come soggetto necessariamente accompagnato, sarebbe lesiva della dignità che deve essere riconosciuta ad ogni persona. Infatti la scelta di essere accompagnati o meno ( la presenza di un assistente personale, di per sé, non è lesiva della dignità, si badi) deve essere individuale e non presupposta. Lo Stato, e per esso la legislazione che emana, deve promuovere una progettazione che tenda alla fruibilità da parte di tutti in modo pieno ed autonomo: non può costringere i propri cittadini, se vogliono godere di un particolare edificio aperto al pubblico, a munirsi di un assistente personale. Pertanto la disposizione in commento va letta nel senso di considerare quale parametro la sola persona con disabilità priva, per scelta che non può essere vista con sfavore o indirettamente scoraggiata, di aiuti esterni.
Il settimo comma di questo articolo prevede pesanti sanzioni, oltre quanto già visto in riferimento allo stato giuridico del bene costruito, per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore. Infatti questi soggetti, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

7. La disciplina degli edifici privati

Con riferimento agli edifici privati: l’articolo 77, già art. 1 della legge 13 1989, stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza di specifiche prescrizioni tecniche (cioè il DM 236 del 1989). In più È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo. (comma 4).
È evidente che il legislatore adotta un particolare favor nei confronti delle opere rivolte a garantire l’accessibilità tanto è vero che le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati e i percorsi attrezzati con l’istallazione di dispositivi di segnalazione che favoriscono la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici privati (da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni) non sono soggette al regime della autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 e le medesime opere possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
Tuttavia è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del cod. civ. nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Dunque, in questa ipotesi, acquistano immediata rilevanza le norme codicistiche in quanto, pur se queste possono ordinariamente essere derogate da regolamenti edilizi, i provvedimenti (pur legittimi) che dovessero prevedere distanze legali diverse non troverebbero applicazione.

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8. Le norme speciali di Diritto Privato in materia di innovazioni nei condomini privati

L’art. 78 integra le norme codicistiche in materia condominiale. Prevede, infatti, che le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. Secondo la previsione codicistica, invece, proprio per la loro natura di innovazioni, avrebbero dovuto esser deliberate con la più ampia maggioranza prevista dal menzionato art. 1136, quinto comma. Nel caso in cui il condominio non approvi l’adozione delle innovazioni di cui si tratta, i soggetti portatori di handicap possono installare a proprie spese servoscala o strutture mobili facilmente rimovibili, e modificare l’ampiezza delle porte d’ingresso al fine di rendere più agevole l’accesso. Il menzionato art. 78 del DPR, così come il precedente art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, dispone che “resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile”. Da un lato, pertanto, sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza o al decoro dell’edificio, o che sottraggano talune parti dell’edificio al godimento anche di un solo condomino; dall’altro, ciascuno dei condomini, in epoca successiva alla realizzazione delle innovazioni, può chiedere di fruirne pagando la quota per l’esecuzione e la manutenzione di essa.

9. La Giurisprudenza

Si deve dar conto, sia pure brevemente visti i limiti imposti al presente contributo, della applicazione che le norme ed i principi sin qui esaminati hanno avuto ad opera della giurisprudenza
La sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 167 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità della costituzione di servitù coattiva di passaggio su fondo non intercluso anche al fine di garantire le esigenze dell’accessibilità, e non solo per ragioni legate all’esercizio di industria ed agricoltura. Essa segnò un vero e proprio capovol¬gimento dei punti di vista, con il riconoscimento dell’accessibilità dell’ambiente costruito (e non solo – si badi bene – dell’accessi¬bi¬lità da parte dei disabili), quale bene giuridico, oggetto specifico di tutela di rango costituzionale
Per quel che riguarda le sanzioni penali previste in materia di accessibilità, è dato rinvenire una sola pronunzia della Corte di Cassazione. Se ne riporta la massima:
Risponde del reato di cui agli art. 20 e 24 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l’architetto che, nella propria qualità di progettista, collaudatore e direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di due sale cinematografiche, non osservi le disposizioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche, modificando ingiustificatamente l’iniziale progetto che prevedeva la costruzione di un ascensore atto a consentire ai portatori di handicap l’accesso alla sala cinematografica posta al piano superiore.
(Cassazione penale, sez. III, 3 settembre 2001, n. 32773)
Il conflitto tra l’interesse al superamento delle barriere architettoniche e le ragioni della proprietà ben si evidenzia nel caso, in fatto abbastanza frequente, in cui un portatore di handicap voglia installare un ascensore nel condominio, sottraendo, così, qualche porzione di bene condominiale all’uso comune, o magari determinando il deprezzamento di un bene di proprietà esclusiva: ad esempio togliendo aria o luce ad un appartamento.
In fatto l’installazione ex novo in parti comuni di un edificio condominiale, può comportare, e molto spesso comporta, lamentela di violazione dell’art. 1120 secondo comma. Sulla questione, nel suo carattere generale e senza riferimento all’accessibilità ai disabili, si rinviene solo una, non recentissima pronuncia di legittimità. Secondo questa sentenza l’installazione di un ascensore a cura e spese di alcuni condomini non contrasta con il disposto dell’art. 1120 perché, anche se fa venir meno la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto ne appresta uno diverso e di contenuto migliore; se, però, anche uno solo dei condomini riceve dalla modifica danni superiori ai vantaggi, la modifica è vietata. Le Corti di merito, anche se con qualche eccezione, hanno ammesso la legittimità della installazione, ove essa non comporti apprezzabile lesione dei diritti dei condomini, sicché l’eventuale opposizione avrebbe carattere emulativo.
Nel caso, invece, in cui l’ascensore è necessario per l’accessibilità altrimenti non ottenibile, occorre vagliare il rapporto tra le norme speciali in materia di accessibilità e di edilizia e quelle del codice civile. Il problema è stato affrontato dalla Cassazione con la sentenza 6109 del 25 giugno 1994, e poi dalla Cassazione con la sentenza del 29 luglio 2004 n. 14384 e, di recente, con le sentenze n. 8286 del 20 aprile 2005 e n. 12705 del 13 giugno 2005. Recentissima è la sentenza del Supremo Collegio del 1 giugno 2007, numero 12847 che sembra aver nuovamente adottato una lettura restrittiva penalizzando i soggetti con disabilità.

Vedi anche Universal Design – Handicap – Modello Sociale della Disabilità – Misure antidiscriminatorie – Servitù coattive –Disability Studies – ReasonableAccess – Soggetti deboli


MPS: TI ASPETTIAMO. SMS OFFENSIVO

Banca Monte dei Paschi di Siena  ha chiuso la filiale accessibile e ha trasferito i miei pochi risparmi in una sede impossibile, inaccessibile. Oltre il danno l’sms: “Gentile Cliente, ti aspettiamo nella Filiale di GROSSETO AG. 8. Info e assistenza: numero verde 800 030505”.
Quel “ti aspettiamo”, mi suona un po’ come una presa in giro, e scommetto che me lo faranno pure pagare. Mi sento offesa, impotente, sola, arrabbiata e oltretutto salassata del denaro che la banca mi sta prendendo per gestire un conto a cui non posso andare.
#dirittinonprivilegi #accessobancomat #iomisentosola #senzabarriere

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MANEGGIARE CON CURA, L’ABBRACCIANTE CREATURA 

FRAGILE  

Leggera delicatezza

spezzante limitatezza

dell’umana caducità:

Fragilità.

Povero, solo, essere,

che hai e non sei:

maneggiare con cura…

l’abbracciante creatura…

mareggiata dell’amore.

 

Maneggiare con cura

il fragile di me

che forse

vi appartiene.

L. R. “Sirena Guerriglia” www.lorellaronconi.it

 

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OGNUNO DI NOI E’ CHIAMATO AD ESSERE FATTIVO

Pur essendo una persona diversamente abile, da oltre 25 anni lavoro ed opero per il superamento delle barriere architettoniche e culturali, non riesco a stare a guardare.

Il mio impegno continuo, la mia grande “battaglia” per il riconoscimento e applicazione delle leggi sui i diritti per persone disabili; per migliorare le normative presenti, cercare  di abbattere retaggi culturali, stereotipi, tabù che rendono noi disabili persone invisibili.

Credo che ogni persona debba impegnarsi, attraverso le proprie specificità, i propri doni, nel miglioramento della qualità del mondo che la circonda, per contribuire a rendere migliore il mondo intero.
Vivere per migliorare l’ambiente, aiutare le persone, salvaguardare i loro diritti, non può ne’ deve essere prerogativa di chi ha il problema, o  di chi è stato eletto a ciò.
Ognuno noi, attraverso le proprie capacità, in modo pacifico e civile, dovrebbe sentirsi chiamato ad essere “fattivo.”

Lorella Ronconi


#RIFLESSIONIDALLETTO: “COSA HAI FATTO PER LE FESTE?”

Eh… magari! Non lo sapete? I disabili nei #giornirossi del calendario stanno a casa, spesso a letto perchè non hanno soldi per pagarsi  l’assistenza “festiva”.

Io e il mio micio, Gino, la sera prima di dormire

Questa domanda mi spiazza sempre. Cosa avrei dovuto fare per le feste? I giorni in rosso sul calendario (e le notti) sono incubi per chi non ha autonomia.

Vorrei far riflettere su ciò, una persona disabile nei giorni festivi non ha assistenza (solo i genitori, se ci sono). Si certo, tutti hanno diritto alla festa, ma ci sono dei servizi che non possono rimanere scoperti. Mettetevi nei panni di chi non ha assistenza per alzarsi dal letto, essere lavato, vestito, imboccato, accedere al pc, uscire, di chi non ha autonomia motoria, psichica, dei genitori anziani che non possono assisetere il proprio figlio (o viceversa), di chi non ha dirito di “esistere” nei festivi.

Io l’ho provato, vi assicuro non è bello. Sapere di dover stare a letto, senza nessuno che ti cambi il pannolone e non avere nessun altra possibilit che aspettare il lunedi. Quando la tua tata tornerà a darti dignità. Non ho soluzioni purtroppo e non sono pessimista. Vorrei un lavoro, la possibilità di guadagnare per poter pagare altra assistenza, ma per i disabili non ci sono nemmeno datori di lavoro. Sob, uff!

Non pensate che sia una violenza inaudita? Per cui, scusate, ma i #giornirossi sul calendario non mi stanno simpatici.

 


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